Funzioni e doveri degli amministratori
L’amministratore di società è il soggetto il cui ruolo consiste nel gestire la società compiendo le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Per quanto la gestione della società sia dalla legge demandata in via esclusiva agli amministratori, qualora lo Statuto e l’Assemblea lo consentano, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti oppure ad uno o più dei suoi componenti, i cosiddetti Amministratori Delegati.
All’interno della società possiamo quindi ritrovare 3 categorie di amministratori:
- amministratori delegati (soggetti esecutivi in quanto, appunto, dotati di deleghe)
- amministratori non esecutivi (che non hanno deleghe specifiche)
- amministratori indipendenti (definiti come tali dal TUF ed operativi nelle società quotate).
La legge grava gli amministratori di plurimi doveri, tra cui ad esempio:
- redigere il bilancio di esercizio,
- agire in modo informato,
- curare e valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile della società rispetto alla natura e dimensioni dell’impresa alla stessa facente capo,
- convocare l’assemblea dei soci in tutti i casi specificamente indicati.
L’interesse dell’amministratore
Gli amministratori sono tenuti ad informare gli altri amministratori ed Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
In queste circostanze, l’amministratore delegato dovrà astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale.
Qualora, invece, la società sia gestita da un amministratore unico, egli dovrà darne notizia anche alla prima assemblea utile.
Qualora arrechino danno alla società, le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo con il voto determinante dell’amministratore interessato potranno essere impugnate dagli altri amministratori e dal Collegio Sindacale.
Tuttavia, tale impugnazione sarà preclusa per il soggetto che abbia consentito con il proprio voto alla deliberazione qualora siano stati adempiuti gli obblighi di informazione di cui sopra.
In ogni caso, sono tutelati dalla legge i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione in parola.
Ricordiamo inoltre, che la legge impone agli amministratori di adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Altresì prevede che l’amministratore risponda dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione, nonché dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del suo incarico.
Qual è la responsabilità degli aministratori?
In virtù del cosiddetto principio fatto proprio dalla Giurisprudenza della c.d. business judgment rule, le scelte gestionali degli amministratori non sono sindacabili nel merito dal giudice, salvo che esse appaiano ingiustificate o irragionevoli, ovvero assolutamente arbitrarie.
Tale insindacabilità trova quindi un limite nella valutazione della ragionevolezza di dette scelte, da effettuare ex ante, secondo i parametri di diligenza del mandatario, considerando l’eventuale mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per scelte analoghe.
L’amministratore ha quindi il dovere di agire in modo informato e ciò implica che ogni singola scelta gestionale debba essere ponderata e adottata con le cautele, le verifiche e le informazioni preventive richieste dalla situazione specifica.
Tutto ciò in coerenza rispetto ad un piano strategico che dovrà essere costantemente monitorato e, eventualmente, perfezionato.
Il principio di solidarietà
Il principio di solidarietà in materia di responsabilità degli amministratori si estrinseca nel fatto che gli amministratori siano responsabili nei confronti della società in entrambe le seguenti situazioni:
- laddove si verifichino dei danni derivanti dall’inosservanza dei propri doveri,
- laddove, pur essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbiano fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. In questi casi sarà tuttavia immune da responsabilità e colpa quell’amministratore, ancorché non esecutivo e privo di deleghe, che abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ne abbia dato immediata notizia al Presidente del Collegio Sindacale.
In materia di amministratori possiamo inoltre distinguere 2 tipologie figure:
- L’amministratore di fatto, ovvero di colui che, secondo la Giurisprudenza, ancorché privo di formale investitura, si inserisca con modalità incisive e sistematicamente nella gestione societaria, contribuendo fattivamente alle attività di gestione mediante l’adozione di iniziative strategiche. Il quale si ritiene assoggettato ai medesimi doveri e conseguenti responsabilità riferibili agli amministratori effettivamente nominati come tali.
- L’amministratore apparente (c.d. “testa di legno”) per cui è stato in più occasioni ribadito come sussista una responsabilità di vigilanza e controllo derivante dalla mera accettazione della carica e dal conseguente dovere di conoscere la normativa vigente in materia di gestione societaria, fermo restando l’onere del soggetto che asserisca di aver subito un danno dalla relativa azione e/o omissione di dimostrarne la colpa nei termini sopra meglio descritti.
Il team di CC Avvocati è disponibile a valutare fattispecie di potenziali responsabilità degli amministratori di società e valutare le strategie percorribili nel caso concreto.
L'autrice
Chiara Cognetti
Sono un avvocato civilista e mi occupo di consulenza legale giudiziale e stragiudiziale in diritto commerciale e in diritto della moda.
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
I miei Clienti spesso mi definiscono “chiara, di nome e di fatto”, oltre che precisa e tempestiva.
Chiara Cognetti
Sono un avvocato civilista e mi occupo di consulenza legale giudiziale e stragiudiziale in diritto commerciale e in diritto della moda.
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
I miei Clienti spesso mi definiscono “chiara, di nome e di fatto”, oltre che precisa e tempestiva.