Il contratto di subfornitura

Definizione di contratto di subfornitura e tratti essenziali

Il contratto di subfornitura è normato dalla Legge n. 192 del 1998 (come successivamente modificata) ed attiene alla regolamentazione di tutti quei rapporti commerciali in cui un’impresa committente (normalmente una grande realtà riferibile ai settori automotive, tessile, metalmeccanico) incarica un’impresa subfornitore di effettuare lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dal committente. O in ogni caso, a fornire prodotti e servizi da incorporarsi e/o utilizzare direttamente nel ciclo produttivo della committente stessa che, a tal fine, predetermina ed impone le specifiche tecniche (know-how) cui dovrà conformarsi l’attività esecutiva del subfornitore.

Su tale ultima attività, pertanto, il committente ha un controllo diretto da cui si origina un rapporto a tutti gli effetti di dipendenza economica tra i due soggetti coinvolti nel vincolo contrattuale.

Know-how

Presupposto essenziale affinché il subfornitore possa eseguire il contratto a regola d’arte è che il committente gli trasmetta, pur riservandosene la titolarità, il proprio know-how e, in generale le conoscenze tecniche sviluppate nel tempo propedeutiche alla realizzazione ottimale del prodotto o del servizio commissionato.

Chiaramente, la delicatezza di dati, nozioni e conoscenze rese disponibili al subfornitore implicano che questi sia vincolato da un patto di riservatezza che il più delle volte avrà, per ovvie ragioni, una durata superiore a quella dello stesso rapporto di subfornitura.

In concreto, tuttavia, potrebbe verificarsi che nello svolgimento della prestazione contrattuale il subfornitore, a sua volta, individui e sviluppi modelli o invenzioni connessi all’oggetto del contratto ed è pertanto frequente l’impiego di clausole contrattuali tese a regolamentare l’aspetto della titolarità di tali diritti di privativa industriale.

Ferma restando la prescritta nullità degli accordi contrattuali che prevedano l’acquisto di tali diritti in capo al committente pur tuttavia escludendo totalmente la corresponsione di un congruo corrispettivo al subfornitore.

Cenni sui requisiti di legge

La legge prescrive per questa tipologia contrattuale l’impiego della forma scritta a pena di nullità e, a tal fine, nella maggior parte dei casi vengono sottoposte ad approvazione scritta (e specifica con riguardo alle c.d. Clausole cosiddette vessatorie) del subfornitore le condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dal committente per regolamentare i rapporti con tutti i propri subfornitori.

Qualora le prestazioni del subfornitore vengano eseguite in buona fede pur in assenza di un accordo scritto, le stesse dovranno essere comunque remunerate, unitamente al rimborso di eventuali costi e spese all’uopo sostenuti.

Il contratto deve dettagliare le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto o del servizio che il subfornitore dovrà realizzare, il che normalmente avviene mediante la predisposizione di appositi allegati al contratto (ad esempio, schede tecniche, schemi e disegni).

Altro elemento imprescindibile è, ovviamente, l’indicazione inequivoca del corrispettivo della prestazione del subfornitore che, in base alla previsione normativa, potrà subire un adeguamento nel momento in cui l’impresa committente richieda l’apporto di varianti significative del prodotto tali da incidere sull’incremento dei costi di produzione.

Con specifico riferimento al termine entro cui il prezzo deve essere versato al subfornitore, esso deve essere espressamente stabilito e, in ogni caso, non potrà essere tale da eccedere i 60 giorni dalla consegna (salvo specifiche eccezioni e, comunque, non oltre 90 giorni) – i cui termine ultimo e modalità dovranno anch’esse essere preventivamente specificate – o dall’avvenuta comunicazione dell’ultimazione della prestazione.

Per le ipotesi di ritardo nei pagamenti è prevista, a prescindere dalla costituzione in mora, l’applicazione di un particolare tasso di interesse, nonché la corresponsione, a carico del committente, di una penale in caso di ritardo maggiore ai 30 giorni.

La mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce per legge titolo per l’ottenimento di un’ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva. 

Ulteriore aspetto imprescindibile della regolamentazione contrattuale è quello del collaudo di cui dovranno essere indicati tempistiche ed iter procedurale.

Normalmente, inoltre, si prevede che il committente si riservi la facoltà di effettuare controlli in itinere riguardo allo svolgimento dell’attività del subfornitore.

Clausole vietate e divieto di abuso di dipendenza economica

La legge sulla subfornitura qualifica come nulle le clausole aventi ad oggetto il patto che riservi ad uno dei contraenti la facoltà di modificare unilateralmente le clausole del contratto.

È altresì nullo il patto che consenta ad una delle parti un rapporto di subfornitura ad esecuzione continuata o, comunque, periodica la possibilità di recedere senza congruo preavviso.

Aspetto fondamentale che il legislatore ha voluto espressamente regolamentare è quello del divieto di abuso dello stato di dipendenza economica nel quale si trovi un’impresa cliente o fornitrice, laddove per dipendenza economica si intende la situazione in cui un’impresa sia in  grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi tenuto conto anche della concreta  possibilità per la parte  che  abbia  subito  l’abuso  di  reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

L'autrice

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Chiara Cognetti

Sono un avvocato civilista e mi occupo di consulenza legale giudiziale e stragiudiziale in diritto commerciale e in diritto della moda.
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
I miei Clienti spesso mi definiscono “chiara, di nome e di fatto”, oltre che precisa e tempestiva.

Chiara Cognetti

Sono un avvocato civilista e mi occupo di consulenza legale giudiziale e stragiudiziale in diritto commerciale e in diritto della moda.
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
I miei Clienti spesso mi definiscono “chiara, di nome e di fatto”, oltre che precisa e tempestiva.