Come noto, la concorrenza tra imprese produce diversi benefici per il mercato e per i consumatori.
Ovviamente, la concorrenza tra imprese deve essere leale.
Il nostro ordinamento, infatti, sanziona espressamente tutti quei comportamenti che danneggiano i concorrenti in modo “sleale”.
Il sistema di norme di repressione della concorrenza sleale rappresenta, pertanto, un necessario strumento di tutela che non può che giovare a tutti gli operatori economici.
Cosa si intende per concorrenza sleale look alike?
Tra le ipotesi di concorrenza sleale una delle più insidiose è sicuramente il look-alike.
Il look-alike è una condotta sleale finalizzata a persuadere il pubblico che i prodotti di una data impresa siano riconducibili al concorrente pedissequamente imitato.
L’illecito in questi casi non si realizza con la riproduzione di una o più delle connotazioni specifiche del prodotto (forma esteriore, confezione, colori, marchio etc.) quanto nella concreta potenzialità confusoria dell’atto stesso.
Si ha look-alike tutte le volte in cui un certo prodotto tenta di imitare nel packaging un prodotto famoso per attirare il pubblico eliminando così i costi di innovazione e ideazione.
La confezione è un potentissimo strumento di vendita ritenuto sempre più importante. Attraverso il packaging, infatti, il consumatore può essere indotto a preferire l’acquisto di un prodotto di un determinato marchio rispetto ad un altro.
Il fenomeno del look-like ha dilagato indisturbato negli ultimi anni soprattutto in Italia principalmente per i seguenti motivi:
- difficilmente le confezioni risultano oggetto di tutela da parte delle imprese come invece avviene per i marchi;
- per un’azienda intraprendere azioni contro i distributori risulterebbe difficile e costoso.
Il caso Gran Turchese
Sul punto va ricordato un noto provvedimento che ha trattato l’illecito del look-alike, ovvero l’ordinanza cautelare del Tribunale di Napoli relativa al caso del biscotto Gran Turchese.
Oggetto della vertenza era la pretesa imitazione dell’aspetto complessivo della confezione dei noti biscotti Gran Turchese della Colussi ad opera di un concorrente. Nel citato caso il giudice aveva accertato la sussistenza dell’illecito di concorrenza sleale.
Quali sono le sanzioni previste?
Nel caso venga accertato che un imprenditore ha commesso atti concorrenza sleale nei confronti di un altro imprenditore, il giudice, solitamente, gli inibisce la continuazione degli stessi e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.
L’autore dell’atto di concorrenza sleale, inoltre, dovrà pagare il risarcimento del danno.
L'autrice
Monica Cesareo
Sono un avvocato e mi occupo di marchi, modelli, brevetti, diritto d’autore, nomi a dominio, know-how, concorrenza sleale, contrattualistica, contenzioso civile e recupero crediti.
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
I clienti mi trovano simpatica, allegra e positiva nella gestione delle pratiche e nell’affrontare le sfide che mi si presentano ogni giorno.
Monica Cesareo
Sono un avvocato e mi occupo di marchi, modelli, brevetti, diritto d’autore, nomi a dominio, know-how, concorrenza sleale, contrattualistica, contenzioso civile e recupero crediti.
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
I clienti mi trovano simpatica, allegra e positiva nella gestione delle pratiche e nell’affrontare le sfide che mi si presentano ogni giorno.