Nei contratti che vengono stipulati con il consumatore finale l’inserimento di una clausola penale è piuttosto diffuso.
Lo scopo di questa clausola è quello di sanzionare il contraente inadempiente e risarcire il danno all’altro contraente.
Bisogna tenere conto che la clausola penale è un patto accessorio di tipo “vessatorio” che il consumatore, in quanto parte debole, dovrà approvare esplicitamente per iscritto.
ARTICOLO 1382 DEL CODICE CIVILE
La definizione di cosa sia una clausola penale ci arriva direttamente dall’articolo 1382 del codice civile che la regola:
“La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.”
Quindi, l’articolo 1832 del codice civile ci dice che, se il contratto non viene adempito o si ha un ritardo nell’esecuzione della prestazione da parte di un contraente, quest’ultimo dovrà versare all’altro contraente una somma di denaro o eseguire una prestazione secondo quanto predeterminato dalla clausola penale.
Il contraente a favore può sempre rinunciare alla penale attraverso un’esplicita manifestazione. Oppure, può richiedere un risarcimento ulteriore rispetto a quello previsto dalla clausola mostrando le prove di un danno di entità maggiore.
CARATTERISTICHE DELLA CLAUSOLA PENALE
La clausola penale, in quanto patto accessorio, deve rivestire la medesima forma del contratto principale, ma la sua eventuale invalidità non inficerà la validità dell’intero contratto.
Poiché il presupposto per il pagamento della penale risiede nell’inadempimento o nel ritardo riconducibile a causa di una dei contraenti, l’obbligo di versamento della penale verrà meno ogni qual volta il contraente inadempiente o in ritardo nella prestazione sia in grado di dimostrare che siano dipesi da cause di forza maggiore o da un caso fortuito.
La quantificazione dell’importo della penale è determinata dai contraenti in base alla valutazione delle potenziali conseguenze dannose che potrebbero derivare dall’eventuale inadempimento di una specifica obbligazione.
Tuttavia, è espressamente stabilito dall’articolo 1384 del codice civile che il relativo importo possa, a fronte di specifica e comprovata richiesta del soggetto interessato, essere ridotto dal Giudice nei casi in cui la prestazione sia stata in parte eseguita o l’ammontare della penale sia da ritenersi eccessivo.
La valutazione del Giudice dovrà essere effettuata tenendo in considerazione la situazione esistente al momento della sottoscrizione del contratto, essendo del tutto irrilevanti fatti e circostanze successive, così come la condizione economica del soggetto tenuto al versamento della caparra.
La decisione del Giudice dovrà essere motivata e dovrà in ogni caso incentrarsi sul potenziale squilibrio della posizione dei due contraenti che deriverebbe dall’applicazione della penale, così come originariamente quantificata in contratto.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI CUMULO
Nel caso in cui uno dei contraenti non rispetti l’accordo in presenza di una clausola penale l’altro può agire per vie legali.
L’azione giudiziaria sarà finalizzata all’ottenimento dell’adempimento della prestazione, quindi conseguendo una sentenza di risoluzione del contratto per inadempimento.
In questo caso, rimanendo la rinuncia alla penale, l’attore in giudizio può richiedere il risarcimento del danno se la clausola penale contemplava anche un risarcimento per danni aggiuntivi.
In caso di penale per inadempimento, la legge stabilisce un divieto inderogabile di cumulo. Questo significa che non si può pretendere il versamento della penale e l’esecuzione dell’obbligazione contrattuale rimasta inadempiuta.
Ciò, in considerazione del fatto che la clausola penale è concepita come meccanismo di riparazione rispetto ad un adempimento e ad esso sostitutivo.
Di contro, in presenza di una clausola penale stabilita per l’ipotesi di ritardo nell’esecuzione della prestazione contrattuale, sarà possibile pretendere il tempestivo adempimento, oltre che al versamento della penale.
Ma nel caso in cui il ritardo si protragga e la prestazione non venga comunque eseguita, sarà possibile agire in giudizio per la risoluzione del contratto (oltre al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore).
L'autrice
Chiara Cognetti
Sono un avvocato civilista e mi occupo di consulenza legale giudiziale e stragiudiziale in diritto commerciale e in diritto della moda.
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
I miei Clienti spesso mi definiscono “chiara, di nome e di fatto”, oltre che precisa e tempestiva.
Chiara Cognetti
Sono un avvocato civilista e mi occupo di consulenza legale giudiziale e stragiudiziale in diritto commerciale e in diritto della moda.
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
I miei Clienti spesso mi definiscono “chiara, di nome e di fatto”, oltre che precisa e tempestiva.